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Ricerche telematiche 492 bis

Il servizio di ricerche telematiche ex art. 492 bis consente l'accesso alla banca dati  dell'Agenzia delle Entrate effettuato dall'ufficiale giudiziario su richiesta del creditore fondata su titolo giudiziale.

Dal 1 dicembre 2025 avvio sportello telematico 492 bis SOLO ATTI ESENTI

 


Per gli Avvocati del Foro di Milano 

L’ufficiale Giudiziario riceve allo sportello dedicato le istanze da parte degli avvocati che anticipano la spesa di € 50,00 e presentano le istanze in modalità cartacea - modello disponibile al link in fondo pagina -  presso gli sportelli di via Pace 10, in base agli orari e alle regole vigenti per lo sportello esecuzioni (ad oggi non è possibile richiedere il servizio telematicamente). Il titolo e il precetto verranno chiesti SOLO IN VISIONE. All’interno dell’istanza dovranno essere inseriti titolo e precetto in fotocopia, il certificato di residenza se il debitore è persona fisica o la visura camerale se il debitore è persona giuridica.

Dal 26 novembre 2024, il contributo unificato è dovuto ESCLUSIVAMENTE per le istanze ai sensi del 2°co. : “Prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia decorso il termine di cui all’articolo 482, se vi è pericolo nel ritardo, il Presidente del Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, su istanza del creditore, autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare”.


Per gli Avvocati di fuori Foro

Ad oggi non è possibile richiedere il servizio telematicamente.
Le istanze - disponibili al link in fondo pagina - dovranno essere debitamente compilate e SPEDITE TRAMITE SERVIZIO POSTALE al seguente indirizzo: Ufficio Comunicazioni di Cancelleria e Modello E - Via Pace n. 10 - 20122 Milano. Nel plico andranno inseriti titolo e precetto in originale e il certificato di residenza se il debitore è persona fisica o la visura camerale se il debitore è persona giuridica.

➢ Il deposito sarà pari a € 20,00, da pagare in contanti o in assegno non trasferibile (intestato a: UNEP c/o Corte d'Appello Milano) da inserire nel plico. In alternativa può essere richiesta la restituzione in contrassegno.

➢ Dal 26 novembre 2024, il contributo unificato è dovuto ESCLUSIVAMENTE per le istanze ai sensi del 2°co. : “Prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia decorso il termine di cui all’articolo 482, se vi è pericolo nel ritardo, il Presidente del Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, su istanza del creditore, autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare”.

➢ L’atto, una volta espletato, verrà restituito a mezzo del servizio postale Per qualsiasi altra richiesta, scrivere a:
unep.comunicazionidicancelleria.ca.milano@giustizia.it
specificando che si tratta di richiesta proveniente da altro foro.

L’ufficiale giudiziario effettua gli accessi presso le seguenti banche dati:
ADE: Atti del Registro, Anagrafe dei Rapporti Finanziari e Modelli Reddituali.

All’esito dell’indagine, in caso di accesso positivo ai sensi del VI comma dell’art. 492 bis cpc (reperimento di cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore), l’Ufficiale avvierà l’azione esecutiva ex art. 517, 518 e 529 cpc. Nel caso di accesso positivo ai sensi del comma VII dell’art. 492 bis cpc (crediti del debitore o cose in possesso di terzi), l’Ufficiale Giudiziario, previa comunicazione a mezzo mail ex art. 155 ter disp. att. al cod. civ., per la quale è previsto il termine di 10 gg. entro i quali l’avvocato deve dare risposta, avvierà l’azione esecutiva notificando, ove possibile a norma dell'articolo 149 bis, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato del difensore ai fini dell’art. 547 cpc, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. Il verbale di cui al presente comma verrà notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili.
Qualora all’esito della ricerca venga rinvenuto un solo terzo, l’Ufficiale Giudiziario procederà al pignoramento d’Ufficio; ovvero nel caso in cui l’accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore. In questo caso l’Ufficiale Giudiziario provvederà a inviare una mail e contatterà, se necessario, telefonicamente l’avvocato per la scelta.

Ad oggi, l’Ufficiale Giudiziario di Milano provvede a notificare a mezzo pec i pignoramenti dei soggetti aventi sede legale fuori dalla sua competenza territoriale, mentre quando i terzi hanno la sede legale nel proprio territorio di solito provvede con la notifica a mani. Bisogna sottolineare che il pignoramento ex art. 492 bis cpc deve rappresentare il frutto di una sinergia tra la parte istante e l’Ufficiale Giudiziario, nel senso che l’avvocato nell’orientamento dell’azione esecutiva può richiedere la notifica a mani nei confronti di terzi (banche) presso le loro filiali, nei confronti dei datori di lavoro, nei confronti dei locatari e anche nei confronti dei debitori. Se non richiesta l’Ufficiale provvederà alla notifica a mezzo pec ove possibile.

L’originale del verbale di ricerca beni (già anticipato via e-mail per estratto) unitamente al verbale di pignoramento effettuato, verrà consegnato in formato cartaceo all’Avvocato richiedente in questa prima fase. Dopo il ritiro del fascicolo, l’Avvocato richiedente, entro 30 giorni, dovrà iscrivere a ruolo il pignoramento e contestualmente richiedere la fissazione dell’udienza e l’assegnazione della somma, su risposta positiva del terzo. Si ricorda che l’art. 155 sexies prevede, anche per le procedure di sequestro conservativo, la possibilità di individuazione dei beni mediante la ricerca ex art. 492 bis cpc.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

UFFICIO COMUNICAZIONI DI CANCELLERIA

mail  unep.comunicazionidicancelleria.ca.milano@giustizia.it

tel 0254333817 oppure 0254338085


CURATORI FALLIMENTARI

I curatori fallimentari, su autorizzazione del Giudice, possono presentare istanza di ricerca telematica dei beni direttamente all’Unep di riferimento (la competenza è determinata dalla residenza o della sede legale del soggetto nei cui confronti deve essere eseguita la ricerca).
 

Per I CURATORI del Foro di Milano: ad oggi non è possibile richiedere il servizio telematicamente; la richiestasi può presentare direttamente allo sportello, previa prenotazione dell’appuntamento sul nostro sito al seguente link. Sempre sul sito è presente un modulo editabile per l’istanza, da stampare e portare allo sportello, unitamente all’autorizzazione del Giudice in copia autentica.

Per I CURATORI di fuori Foro, ad oggi, non è possibile richiedere il servizio telematicamente; è possibile spedire la richiesta a mezzo posta al seguente indirizzo UNEP C/O LA CORTE DI APPELLO DI MILANO UFFICIO MODELLO E – VIA PACE 10 – 20122 MILANO. Per quest’ultima modalità consultare il sito alla pagina dedicata agli avvocati fuori foro al seguente link oppure scrivere a: unep.comunicazionidicancelleria.ca.milano@giustizia.it
specificando che si tratta di richiesta proveniente da altro foro.

Lista degli allegati

Allegati

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