Corte d'Appello - Consiglio Superiore della Magistratura
Il Giudice di Pace è un Magistrato Onorario al quale temporaneamente sono assegnate funzioni giurisdizionali. Dura in carica quattro anni e alla scadenza dell'incarico può essere confermato per un altro quadriennio presentando, almeno sei mesi prima, domanda di conferma diretta al Consiglio Superiore della Magistratura e al Presidente della Corte di Appello, nel cui distretto è compreso l'ufficio per il quale la conferma è richiesta. Al compimento del 75° anno d'età cessa improrogabilmente dalle funzioni.
Il Giudice di Pace essendo un magistrato onorario e non di carriera non ha un rapporto di impiego con lo Stato. Egli percepisce una indennità cumulabile con i trattamenti pensionistici e di quiescenza, è tenuto ad osservare i doveri previsti per i magistrati ed è soggetto a responsabilità disciplinare.
Può diventare Giudice di Pace ogni cittadino italiano - fatte alcune debite eccezioni - di età non superiore a 70 anni e non inferiore a 30. Sono richiesti, inoltre, i requisiti previsti dall'Art. 5 Legge 374/91.
Il procedimento per la nomina a magistrato onorario con funzioni di Giudice di Pace segue un complesso percorso ed è subordinato alla esistenza di posti vacanti nella pianta organica.
Piano: 3
Stanza: 579
Telefono: 02-54333566
Orario: da lunedì a Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00
Si diventa GDP con un concorso per titoli. Il Ministero della Giustizia emana il bando, con l'indicazione dei posti liberi nelle varie sedi. Chi interessato e in possesso dei requisiti invia domanda al Presidente della Corte d'Appello nel cui distretto è compreso l'ufficio per il quale si chiede la nomina. Questa viene vagliata prima dal Consiglio Giudiziario che c'è in ogni Tribunale, poi viene inoltrata al Ministero e il Ministro, una volta sentito il CSM, nomina i Giudici di Pace con decreto. La nomina dei Magistrati Onorari chiamati a ricoprire l'incarico di Giudice di Pace avviene a seguito del positivo superamento di un tirocinio teorico-pratico semestrale ed al giudizio di idoneità formulato dal Consiglio giudiziario, con decreto del Ministro della Giustizia, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura. Gli interessati non possono, nello stesso anno solare, presentare più di tre domande relative a sedi di diversi distretti e per ciascuna domanda, afferente al singolo distretto, non possono indicarsi più di sei sedi. La presentazione di più domande non determina preferenza tra le sedi indicate, anche se relative allo stesso distretto. Nell'ambito del singolo distretto il candidato può presentare anche più di una domanda nell'arco di un anno, tenendo tuttavia presente che la domanda di ammissione al tirocinio deve, a pena di inammissibilità, contenere la dichiarazione dell'interessato di non essere già stato ammesso a tirocinio in corso di svolgimento o ancora da svolgersi presso altro distretto ovvero presso lo stesso distretto per le cui sedi propone domanda.
E' ugualmente considerata inammissibile la domanda che non contenga la dichiarazione dell'interessato di non essere stato già sottoposto per almeno due volte ad un giudizio di inidoneità all'assunzione dell'incarico di giudice di pace per qualunque distretto giudiziario.
Eventuali giudizi di inidoneità sopravvenuti alla proposizione della domanda debbono essere tempestivamente comunicati al Consiglio Superiore della Magistratura, a pena di esclusione dallo svolgimento del tirocinio, cui eventualmente l'aspirante sia stato ammesso.