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Collegio regionale di garanzia elettorale

Email :

collegioregionalegaranziaelettorale.ca.milano@giustizia.it

Pec :

collegiogaranziaelettorale.ca.milano@giustiziacert.it

Telefono :

02/54334373

Personale Amministrativo :

  • Cristiana FISCHETTI, Responsabile - Direttore amministrativo


Ubicazione: Via San Barnaba 29, Milano 20122
Piano: 1° piano

Orario di apertura al pubblico: Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00

Informazioni: MANDATARIO ELETTORALE (art. 7 legge n. 515/1993) Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche, regionali ed amministrative comunali coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato dichiara per iscritto al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale di cui all'articolo 13 competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato. Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni di cui al comma 3 relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti sui conti correnti bancario o postale di cui al presente comma. Nell'intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato. LA DICHIARAZIONE (art. 7 legge n. 515/1993) La dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3) , della legge 5 luglio 1982, n. 441, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla proclamazione, oltre che al Presidente della Camera di appartenenza ( o al Presidente del Consiglio Comunale), al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale di cui all' articolo 13 che ne cura la pubblicità. Oltre alle informazioni previste da tale legge, alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore all'importo di cui all'articolo 4, terzo comma, della Legge 18 novembre 1981, n. 659 ( € 3.000,00 - dichiarazione a firma congiunta tra mandatario e chi dona),  e successive modificazioni, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti giuridici diversi tramite verbale della delibera societaria che destina la somma al candidato . Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati ( dal saldo iniziale zero al saldo finale zero ). Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate. Alla trasmissione al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale della dichiarazione di cui al comma 6 dell'articolo 7 della legge 515/1993 sono tenuti anche i candidati non eletti. Il termine di tre mesi decorre dalla data dell'ultima proclamazione. L'obbligo di dichiarazione riguarda anche i candidati che per la propria campagna non hanno sostenuto spese o non hanno ricevuto contributi. CONTROLLO E PUBBLICITA' (art. 14 legge n. 515/1993) Il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale di cui all’articolo 13 riceve le dichiarazioni e i rendiconti e ne verifica la regolarità. Per gli accertamenti da svolgere il Collegio chiede ai competenti uffici pubblici tutte le notizie ritenute utili e si avvale anche dei servizi di vigilanza e controllo dell'Amministrazione finanziaria dello stato. Le dichiarazioni e i rendiconti depositati dai candidati sono liberamente consultabili presso gli uffici del Collegio. Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati. Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarità all'interessato entro centottanta giorni dalla ricezione. Qualora dall'esame delle dichiarazioni e della documentazione presentate e da ogni altro elemento emergano irregolarità, il Collegio, entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo, le contesta all'interessato che ha facoltà di presentare entro i successivi quindici giorni memorie e documenti. SANZIONI (art. 15 legge n. 515/1993) In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per le diverse candidature e/o delle norme che disciplinano la campagna elettorale o in caso di tardivo o mancato deposito presso il Collegio Regionale della dichiarazione delle spese elettorali o di gravi irregolarità nella dichiarazione stessa il Collegio irroga una sanzione pecuniaria di importo variabile in ragione della violazione accertata. LIMITI DI SPESA (art. 7 legge 515/1993) - CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 52.000,00 per ogni circoscrizione o collegio elettorale e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,01 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta. Le spese per la propaganda elettorale, anche se direttamente riferibili ad un candidato o a un gruppo di candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa di sopra indicato esclusivamente al committente che le ha effettivamente sostenute, purché esso sia un candidato o il partito di appartenenza. Tali spese, se sostenute da un candidato, devono essere quantificate nella dichiarazione prevista dal comma 6 dell'articolo 7 della legge 515/1993. LIMITI DI SPESA (art. 13 legge 96/2012) - ELEZIONI COMUNALI. SINDACO Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 125.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 250.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,90 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. CONSIGLIERE COMUNALE Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 5.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 12.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. PARTITO, MOVIMENTO E LISTA Le spese per la campagna di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la somma risultante dal prodotto dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.

Presidente Collegio Regionale di garanzia elettorale:

  • Margherita MONTE - Corte di Appello di Milano


Componenti effettivi Collegio Regionale di garanzia elettorale:

  • Nicola FASCILLA - Tribunale di Milano
  • Gaetano BRUSA - Procura Generale presso la Corte di Appello di Milano
  • Ambra Carla TOMBESI - Tribunale di Milano
  • Elisa BERTOLINI - Professore Universitario
  • Maurizio MOTOLESE - Professore Universitario
  • Fabio MONTI - Dottore Commercialista

Componenti supplenti Collegio Regionale di garanzia elettorale:

  • Federico BOTTA - Tribunale di Milano
  • Raffaella ZAPPATINI - Corte di Appello di Milano
  • Sabina CUCCA - Dottore Commercialista
  • Davide PARIS - Professore Universitario

Il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, istituito ai sensi dell'art.13 della Legge 10/12/1993 n.515, ha sede per la Lombardia presso la Corte di Appello di Milano. E' composto dal Presidente della Corte di Appello, che lo presiede e da sei componenti effettivi e quattro supplenti, nominati dal Presidente per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta. I componenti sono nominati per la metà tra i magistrati ordinari e per la restante metà tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche e tra coloro che siano iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti. Il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale effettua un rigoroso controllo sulle spese elettorali sostenute dai candidati alle elezioni per la Camera dei Deputati, per il Senato della Repubblica e per il Consiglio Regionale, nonché, dall'anno 2012, dai candidati alle elezioni per il Parlamento Europeo e per le Amministrative Comunali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Verifica la conformità alla legge e accerta la regolarità del rendiconto che i candidati debbono produrre, ai sensi dell'art.7 comma 6 della Legge n. 515/93, a riprova delle spese sostenute. Per gli accertamenti da svolgere, chiede ai competenti uffici pubblici tutte le notizie ritenute utili e si avvale anche dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato.



Modulistica Elezioni Amministrative 2025 - scarica il file

Decreto di convocazione dei Comizi Elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 - scarica il file

Lettera ai Comuni - Elezioni amministrative dell'8 e 9 GIUGNO 2024 - scarica il file

Lettera del Collegio indirizzata ai presentatori e rappresentanti di lista ELEZIONI POLITICHE CAMERA e SENATO 2022 - scarica il file



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